AMMINISTRATORI S.R.L.: ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI SOLO CON PARTECIPAZIONE AL LAVORO AZIENDALE CON CARATTERE DI ABITUALITÁ E PREVALENZA

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AMMINISTRATORI S.R.L.: ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI SOLO CON PARTECIPAZIONE AL LAVORO AZIENDALE CON CARATTERE DI ABITUALITÁ E PREVALENZA

Ancora un'importante decisione in merito alla questione relativa alla contribuzione degli amministratori di S.r.l.!
Questa volta a pronunciarsi è stata la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, che, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, ha accolto l'opposizione proposta dal ricorrente, quale amministratore della S.r.l., avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS intimava al contribuente il pagamento di contributi previdenziali ipoteticamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti.
In particolare, il Collegio, con sentenza n. 1833/2018 del 17/01/2019, ritenendo non provata da parte dell'Ente previdenziale la partecipazione personale dell'appellante al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza, richiesti ex lege per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, annullava il provvedimento impugnato.
Secondo la Corte territoriale, infatti, l'INPS avrebbe dovuto operare una corretta distinzione tra l'attività di gestione posta in essere dall'appellante, rimasta senza alcun dubbio confinata in quella tipica amministrativa propria della funzione di amministratore, e l'attività di vendita svolta, invece, sin dalla costituzione della società, dal personale dipendente.
A tal proposito, il Giudice di merito ha fatto espresso richiamo al principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 19273 del 19/07/2018, secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”.
Alla luce di tali precedenti giurisprudenziali, si auspica, pertanto, si possa giungere al più presto ad una esatta interpretazione della normativa prevista in materia.
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