ASSICURAZIONE SULLA VITA E DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI
A dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all'individuazione dei beneficiari dell'indennizzo assicurativo spettante a seguito della stipulazione di una polizza sulla vita, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11421/2021.
Hanno chiarito i giudici di legittimità che, essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi legittimi e/o testamentari» ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione.
Pertanto, l'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri «eredi legittimi» quali beneficiari della polizza non rileva né come nuova designazione per attribuzione della somma né come revoca del beneficio, ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa..
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