ASSICURAZIONI: PRODUTTORI DIRETTI NON OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE NELLA GESTIONE COMMERCIANTI INPS

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ASSICURAZIONI: PRODUTTORI DIRETTI NON OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE NELLA GESTIONE COMMERCIANTI INPS

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, tra gli intermediari assicurativi, i produttori diretti della compagnia non sono tenuti all'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti.
Con la sentenza n. 130 del 07 gennaio 2019 i giudici di legittimità hanno approvato la tesi del ricorrente riformulando due precedenti gradi di giudizio favorevoli all’Inps, ribadendo  che nel caso in cui l'intermediazione sia svolta in rapporto diretto con la compagnia assicurativa e non a favore di agenzie o sub agenzie non si rientra in un'ipotesi di obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
Tale obbligo sussiste, esclusivamente, in capo a quegli intermediari che svolgono la propria attività lavorativa in favore di agenzie o sub agenzie.
La sentenza ritiene, infatti, errata la non distinzione tra produttori di agenzia e quelli diretti nel caso in cui per questi ultimi ricorrano elementi come la lettera di nomina, i vincoli zonali e un minimo di produzione. In effetti la Corte d'appello aveva negato l'inquadramento del ricorrente nella figura del 'produttore diretto' sulla base della circostanza che egli aveva ricevuto dalla società assicuratrice una lettera di autorizzazione che, secondo i giudici di secondo grado, avrebbe escluso l'occasionalità delle sue prestazioni.
Invece, la figura del produttore diretto deve distinguersi da quella dell’agente assicurativo, in quanto nello svolgimento della propria attività è meno vincolato di quanto l’agente non sia nei confronti della società.
Egli può essere accostato ad un procacciatore di affari, risultando irrilevante la lettera di autorizzazione allo svolgimento dell’attività in favore della compagnia ai fini dell’accostamento di tale figura professionale con quella dell’agente assicurativo, su cui, invece, grava l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti basato sul rapporto con agenzie e sub agenzie.
Cass. sentenza n. 130, 07 gennaio 2019.
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