Autovelox: il decreto prefettizio deve specificare il tratto autorizzato

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AUTOVELOX: IL DECRETO PREFETTIZIO DEVE SPECIFICARE IL TRATTO AUTORIZZATO


In tema di classificazione della strada urbana di scorrimento la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare più volte, come specificato nella sentenza n. 20872 del 30/09/2020, che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione contenuta nell'art. 2 del Codice della Strada.

A riguardo, è stato chiarito che i requisiti necessari della strada urbana di scorrimento sono - oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia - la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta.
Inoltre, lo stesso il provvedimento prefettizio, per espressa previsione di legge, può includere un percorso stradale non solo nella sua interezza ma anche in singoli tratti.

Proprio il fatto che le strade raramente presentano le medesime caratteristiche per tutto il percorso, l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 121/2002 dispone che «I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2».

I giudici di legittimità hanno, dunque, statuito che “l'individuazione del tratto di strada - che implica la localizzazione, e quindi l'indicazione dell'inizio e della fine - è il solo modo per consentire il controllo sulla legittimità del provvedimento, nella parte in cui esso è vincolato alla classificazione contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. D), cod. strada.”.
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