BOLLETTE LUCE, GAS, ACQUA E RELATIVI CONGUAGLI: OPERA LA PRESCRIZIONE DI DUE ANNI

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BOLLETTE LUCE, GAS, ACQUA E RELATIVI CONGUAGLI: OPERA LA PRESCRIZIONE DI DUE ANNI

La legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha modificato il termine di prescrizione delle bollette di luce, gas, acqua e dei relativi conguagli.
Infatti, la suddetta riforma ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, con effetto sia nei confronti dei consumatori (famiglie e utenti privati) sia delle microimprese, dei professionisti e delle società.
Ciò in deroga alla precedente prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4), c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.”.
Inoltre, è bene precisare che la nuova prescrizione è entrata in vigore in momenti diversi in base al settore di riferimento.
Più precisamente:
- bollette luce (e relativi conguagli): 1 marzo 2018;
- bollette gas (e relativi conguagli): 1 gennaio 2019;
- bollette acqua (e relativi conguagli): 1 gennaio 2020.
Resta inteso che per le fatture anteriori a tali date continua ad operare la prescrizione quinquennale.
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