Come si presenta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

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COME SI PRESENTA LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

In ambito civile: la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta presso la segreteria del consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo o, nel caso in cui il processo non sia ancora iniziato, del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o, ancora, del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consigli di Stato e Corte dei Conti.
In ambito penale: la domanda si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, specificatamente, alla cancelleria del GIP (se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari), alla cancelleria del Giudice che procede (se il procedimento è nella fase successiva), ovvero alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione).
Se il richiedente si trova in stato di detenzione la domanda può essere presentata direttamente al direttore dell’istituto carcerario il quale, successivamente, avrà il compito di provvedere per la trasmissione della richiesta al magistrato procedente.
Diversamente, nel caso in cui l’interessato si trovi agli arresti domiciliari, o sottoposto a misure di sicurezza, la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria il quale procederà con la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero e detenuto, internato per misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).
La domanda, in carta semplice, deve essere presentata personalmente dall’interessato o dal difensore, il quale avrà il compito di autenticare la firma di chi la sottoscrive, contenente la richiesta di ammissione al patrocino, le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente la domanda (autocertificazione), l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio, se trattasi di causa già pendente.







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