CORONAVIRUS: DAL 4 MAGGIO 2020 IL VIA ALLA “FASE 2”.

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CORONAVIRUS: DAL 4 MAGGIO IL VIA ALLA “FASE 2”
Con il nuovo D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 26 Aprile 2020 è stata annunciata la “fase 2” dell'emergenza Coronavirus che prenderà il via il prossimo 4 Maggio 2020, ma sempre con le dovute cautele.

Ecco, allora, le principali misure adottate dal provvedimento.

- In primo luogo, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, lett. a)).

- Per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, è consentito a condizione che non si creino assembramenti e che venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, mentre le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse (art. 1, lett. e)).

- Ancora, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. É consentito, invece, svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (art. 1, lett. f)).

- Inoltre, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (art. 1, lett. aa)).

- In ordine alle disposizioni in materia di ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è statuito che, ai fini dell’accesso al servizio, occorre consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato dei seguenti elementi: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto; b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

I vettori e gli armatori verificheranno prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se si dovesse manifestare uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Saranno, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvederà, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Le suddette disposizioni non si applicano: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto (art. 4).
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