Coronavirus: i rider devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale

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CORONAVIRUS: I RIDER DEVONO ESSERE DOTATI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con decreto inaudita altera parte n. 886/2020 del 01/04/2020 ha ordinato al datore di lavoro di consegnare al ricorrente, svolgente attività di “rider”, i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) necessari per prevenire il rischio di contagio da Covid-19.

Analizziamo, dunque, i punti sui cui si è fondata la decisione.

In ordine al fumus boni iuris, il Giudice di merito ha chiarito che pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro svolto dai rider, in applicazione della normativa di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 81/2015, è comunque tutelato nelle forme del rapporto di lavoro subordinato “«quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente» (Cass. 1663/2020).”.

Con riguardo al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell'attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.
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