Coronavirus: moratoria per le rate di prestiti e finanziamenti

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CORONAVIRUS: MORATORIA PER LE RATE DI PRESTITI E FINANZIAMENTI

Arriva anche per i consumatori la moratoria per le rate di prestiti e finanziamenti.

Fino ad ora l'unica possibilità che i contraenti di prestiti e finanziamenti avevano per fronteggiare questa situazione di crisi che, purtroppo, ha determinato non pochi problemi economici, soprattutto per i pagamenti delle rate in scadenza in questo periodo, era di contattare la Finanziaria chiedendo il "favore" di sospendere la riscossione.

Ovviamente, nella maggior parte dei casi il consumatore si è visto sbattere la porta in faccia.

Grazie ad Assofin, (Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare) che ha recepito e reso attuabile le direttive sulla moratoria rese dall’EBA (European Banking Authority), si è finalmente intervenuti attuando anche in favore di titolari di contratti di credito la moratoria per le rate di prestiti e finanziamenti.

Non si tratta, però, di una misura automatica e valida per tutti i finanziamenti, infatti la moratoria per le rate di prestiti e finanziamenti può essere richiesta solo dai consumatori titolari di contratti di credito che, come effetto dell’emergenza Covid-19 (nel periodo 21 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), stiano affrontando una delle seguenti situazioni di temporanea difficoltà economica dovuta a:
-) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
-) Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
-) Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
-) Lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge;
-) Eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

La moratoria per le rate di prestiti e finanziamenti, che può avere una durata fino a sei mesi, dovrà essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari dimostrando la presenza delle suddette condizioni e in presenza dei seguenti requisiti:
- l'importo del contratto di finanziamento deve essere superiore a 1.000 euro;
- la durata del finanziamento deve essere superiore a sei mesi;
- la sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.

Per effetto della moratoria per le rate di prestiti e finanziamenti, il beneficiario potrà richiedere alla Finanziaria la sospensione del pagamento delle rate per un periodo fino a sei mesi, con possibilità di scegliere tra la sospensione dell’intera rata mensile (capitale + interesse), ovvero della sola quota capitale.
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