Coronavirus: procedimenti in cui non opera la sospensione dei termini processuali

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CORONAVIRUS: PROCEDIMENTI IN CUI NON OPERA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI


L’Art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 proroga all’11 Maggio 2020 la sospensione dei termini processuali già prevista fino al 15 Aprile 2020 dall’art. 83, comma 1 e 2, del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020.

Per effetto della nuova disposizione, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all’11 Maggio 2020.

La suddetta sospensione dei termini non opera nei seguenti casi:a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti  o  ad  obbligazioni alimentari derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,  di matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi  ad  oggetto la tutela di diritti fondamentali  della  persona;  procedimenti  per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di  amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in  cui viene   dedotta   una   motivata   situazione   di   indifferibilita' incompatibile anche con  l'adozione  di  provvedimenti  provvisori  e sempre  che  l'esame  diretto   della   persona   del   beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti  incompatibile  con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui  all'articolo 35 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833;  procedimenti  di  cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti  per l'adozione di  ordini  di  protezione  contro  gli  abusi  familiari; procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,   allontanamento   e trattenimento di cittadini di  paesi  terzi  e  dell'Unione  europea; procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui  ritardata trattazione  puo'  produrre  grave   pregiudizio   alle   parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di  urgenza  e'  fatta  dal  capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso,  con  decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o  del  presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b)  procedimenti  di  convalida   dell'arresto   o   del   fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,  procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente  la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e,  quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' i seguenti:
     1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i  casi  di sospensione  cautelativa   delle   misure   alternative,   ai   sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
     2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di sicurezza;
     3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

La dichiarazione  di urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
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