Cosa considerare ai fini del calcolo per la verifica dell'usura bancaria

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COSA CONSIDERARE AI FINI DEL CALCOLO PER LA VERIFICA DELL'USURA BANCARIA

Nonostante il recente abbassamento dei tassi di interesse, in Italia, i vari Istituti bancari continuano ad applicare tassi al di sopra della soglia consentita dalla legge.
La ripresa economica, infatti, tarda ad arrivare e, per buona parte, la responsabilità è delle banche che non concedono mutui o altre forme di finanziamento, né a famiglie né a imprese e quando lo fanno, applicano tassi molto alti rispetto ad altri paesi europei.
Le conseguenze di questi tassi così elevati determinano, da una parte, l’aumento delle sofferenze bancarie, costringendo le famiglie e le imprese, nei rari casi in cui si ottengano dei mutui bancari, ad avere enormi difficoltà a restituire i finanziamenti, dall’altra, a superare facilmente il tasso soglia di usura applicato dalle banche.
Su tale aspetto, la recente sentenza della Cassazione n° 350/2013, definita rivoluzionaria, ha condannato il comportamento scorretto di alcune banche che, con l’applicazione di tassi usurai, hanno messo in difficoltà le famiglie costrette, nel peggiore dei casi a vendere la propria casa all’asta perché in ritardo sui pagamenti delle rate.
Con tale sentenza, non si annulla il contratto di mutuo nel suo aspetto complessivo, ma solo gli accordi inerenti gli interessi, il che non è di poco conto, in quanto, come si legge nella sentenza citata 350/2013, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori».
Ciò significa che, se le banche hanno applicato tassi superiori alla soglia imposta dai limiti di legge, i contratti di mutui stipulati in seguito alla legge antiusura del '96 potranno essere rivisti sulla base di questa sentenza.
I cittadini e le imprese potranno così richiedere l’annullamento degli interessi sui contratti dei mutui e, se avviate, il blocco delle relative procedure giudiziarie in seguito al mancato pagamento delle rate. A chi ha stipulato un mutuo, quindi, conviene rivedere la documentazione e verificare il corretto comportamento della banca che è tenuta alla restituzione delle somme percepite in modo indebito.
Inoltre, la restituzione può essere retroattiva, intervenendo la prescrizione solo se il rapporto con la banca si è concluso da oltre 10 anni.
Nella recente sentenza, i giudici hanno stabilito che: «per calcolare se si è in presenza o meno di tassi usurari nei contratti siglati con banche e società, devono essere conteggiati anche gli interessi di mora».
Tale aspetto, prima ancora che dalla Suprema Corte, veniva confermato da un importante documento dell’ABI datato 2001 dove, in maniera inconfutabile, le banche sin da quell’anno venivano informate che gli interessi moratori dovevano essere contemplati ai fini della determinazione del tasso complessivo per il raggiungimento della soglia usuraria ma, le banche, nonostante questo, hanno continuato con dolo ad applicare interessi moratori che, in aggiunta agli altri, hanno determinato tassi usurari.
Stesso discorso vale per i contratti di conto corrente in cui le banche, in quanto informate da una circolare della Banca d’Italia del 2 dicembre 2005, non potevano non sapere che le commissioni di massimo scoperto dovevano essere comprese nel calcolo del tasso usurario.
Le stesse, invece, a quel tempo dotatesi di un programma di calcolo dell’usura erroneo, continuavano a non comprendere nel calcolo degli interessi la CMS, le valute fittizie, il tasso di mora, ecc..., determinando il cosiddetto fenomeno dell’usura bancaria.
Quindi, chiunque abbia un fido con la propria banca o un mutuo, ed ha la sensazione che non siano state rispettate le norme di legge, può comodamente rivolgersi, senza impegno, ai nostri esperti per un consulto sui propri contratti bancari, necessario per l’avvio di una procedura di richiesta di restituzione di quanto è stato indebitamente versato in più agli istituti di credito durante tutto il rapporto.
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