COVID-19: CHIARIMENTI DELL'INAIL IN MERITO ALL'INFORTUNIO SUL LAVORO E ALLA RESPONSABILITA' PENALE

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COVID-19: CHIARIMENTI DELL'INAIL IN MERITO ALL'INFORTUNIO SUL LAVORO E ALLA RESPONSABILITA' PENALE
Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, l'art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) prevede la copertura Inail per gli assicurati.

A riguardo, l'Inail aveva già precisato che si ritiene di ricondurre nell'ambito delle affezioni morbose (inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie) anche i contagi da Covid-19.

Ne consegue che, essendo il contagio da Covid-19 qualificato come infortunio dalla suddetta normativa, in capo al datore di lavoro potrebbe configurarsi un profilo di responsabilità penale per non aver adottato le misure necessarie per prevenire il rischio.

Sempre l'Inail, però, in un comunicato stampa del 15/05/2020 ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti.
In primo luogo, l'Istituto ha specificato che l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato automaticamente alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

In altre parole, il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

Si legge, infatti, nella nota che “Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.”.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero.

E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Infine, sostiene l'Inail che “Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.”.
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