COVID-19: NUOVE MISURE PER CHI FA INGRESSO IN ITALIA

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COVID-19: NUOVE MISURE PER CHI FA INGRESSO IN ITALIA

É del 28 Marzo 2020 l'Ordinanza con cui il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato nuove misure restrittive al fine fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Infatti, per evitare un incremento dei casi sull'intero territorio nazionale in conseguenza dell'aumento del numero di persone che fanno ingresso in Italia con provenienza dall'estero, è stato disposto all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza in questione che chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto  dell'imbarco un'autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato dei seguenti dati:
1) i motivi del viaggio (salute, lavoro, necessità assoluta);
2) l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla;
3) un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Ebbene, le persone che fanno ingresso in Italia con le predette modalità, nonché tramite mezzo privato o proprio, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.

In caso di insorgenza dei sintomi Covid-19, invece, i soggetti interessati sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri  telefonici appositamente dedicati.

Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano anche in relazione ai trasporti già iniziati al momento dell'entrata in vigore dell'Ordinanza (28 Marzo 2020) e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 D. L. n. 19/2020 del 25 Marzo 2020.

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