DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: VALIDITA’ PROROGATA FINO AL 31 AGOSTO 2020

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: VALIDITA’ PROROGATA FINO AL 31 AGOSTO 2020, MA NON PER L’ESPATRIO

L’Art. 104 del DL n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) prevede la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, già scaduti o con scadenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 Agosto 2020.
E’ esclusa la validità ai fini dell’espatrio, la quale rimane limitata alla data di scadenza indicata nel documento.


Art. 104 - (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

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