DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - INDENNITA’ DI € 600 PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

INDENNITA’ DI € 600 PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L’Art. 27 del DL n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) prevede un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La richiesta va fatta all’INPS.

Art. 27 - (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di sp esacomplessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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