Deposito bancario: obbligo della banca di restituzione della somma depositata dal cliente

0967.620019
info@studiocorapiavvocati.it
+39 348.3546256
______________________________________________________________________
Vai ai contenuti

DEPOSITO BANCARIO: OBBLIGO DELLA BANCA DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA SU RICHIESTA DEL CLIENTE

In tema di deposito bancario, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 8998/2021 si è pronunciata in merito all'obbligo della banca di restituzione della somma depositata su richiesta del cliente.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno chiarito che nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge solo a seguito della richiesta del cliente quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto.

Conseguentemente, l'inerzia tenuta dal cliente non è interpretabile come manifestazione di disinteresse dello stesso a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma costituisce mero esercizio di una facoltà.

Ciò vuol dire che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

In tal modo è stato superato il risalente indirizzo per cui, costituendo il deposito bancario un deposito irregolare cui si applicano le norme relative al mutuo, il diritto del depositante alla restituzione integra un diritto di credito che può essere esercitato in qualsiasi momento, onde il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il depositante può chiedere la restituzione.
E cioè, dal giorno stesso della costituzione del rapporto oppure dall'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia svolto attraverso accreditamenti e prelevamenti.

Pertanto, come precisato dalla decisione in esame, qualora non sia previsto un termine di scadenza, la mancata richiesta di restituzione dei titoli non assurge a espressione del mancato esercizio del diritto alla restituzione, ma sottende, al contrario, l'interesse del depositante a che il rapporto di durata, attraverso cui trovano soddisfacimento le finalità di custodia e di amministrazione dei titoli, abbia corso.
Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online





Autorizzo l'utilizzo dei miei dati di contatto al solo fine di ricevere le informazioni richieste.
STUDIO CORAPI AVVOCATI
e-mail: info@studiocorapiavvocati.it
Tel./Fax: 0967.620019 - mobile: +39 348.3546256
Via Casilina n. 394 - 00176 - ROMA  /  Via Zara n. 1 - 88068 - Soverato (CZ)
P.I.: 10334211009
Torna ai contenuti