DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO SE LA SENTENZA DI DIVORZIO E' PASSATA IN GIUDICATO PRIMA DELL'ANNULLAMENTO DELLA SACRA ROTA.

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DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO SE LA SENTENZA DI DIVORZIO E' PASSATA IN GIUDICATO PRIMA DELL'ANNULLAMENTO DELLA SACRA  ROTA

In materia di separazione e divorzio, l’assegno divorzile non viene meno quando l’accertamento relativo all’impossibilità di proseguire il matrimonio sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza rotale di annullamento del matrimonio.
È ciò che ha stabilito la Suprema Corte che, con l'ordinanza n. 1882/2019, ha respinto il ricorso dell'ex marito che chiedeva di riconoscere come non dovuto l'assegno mensile di mantenimento in forza dell'annullamento del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico.
A tal proposito, i Giudici di legittimità hanno rilevato che “non sussiste un rapporto di primazia della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio”, trattandosi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi.
Infatti, l'obbligo di mantenimento, che si basa sull'accertamento dell'impossibilità della comunione spirituale e morale tra i coniugi, non discende dalla validità del matrimonio, oggetto, invece, della sentenza ecclesiastica “tenuto conto che la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero”.
Pertanto, il diritto all'assegno divorzile non viene meno quando l'accertamento concernente l'impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale tra i coniugi sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio medesimo.
Ancora, viene evidenziata, oltre alla natura assistenziale e perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, anche la sua funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non certo finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
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