DIVORZIO: NON E' CONFIGURABILE IL REATO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI ACCORDO TRA GLI EX CONIUGI DI RIDUZIONE DELL'ASSEGNO
In caso di separazione o di divorzio non è configurabile il reato di violazione dell'obbligo di assistenza familiare quando - tra gli ex coniugi - sia intervenuto un accordo di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza n. 5236/2020, affermando il principio di diritto secondo il quale "non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 570-bis cod. pen., qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall'autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario".
Infatti, gli Ermellini, nel motivare la decisione assunta, fanno rilevare come nella giurisprudenza civile di legittimità si è riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, poiché gli accordi si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato.
Con la conseguenza che tale parametro debba valere, a maggior ragione, quando la sentenza di divorzio sia già intervenuta e gli accordi tra gli ex coniugi abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione.
Tra l'altro, è ormai pacifico che l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione.
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