É INFORTUNIO SUL LAVORO IL CONTAGIO DA COVID-19 DEGLI OPERATORI SANITARI

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É INFORTUNIO SUL LAVORO IL CONTAGIO DA COVID-19 DEGLI OPERATORI SANITARI

Tra  le varie misure contenute nel D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, appare utile evidenziare, altresì, il provvedimento relativo al pieno riconoscimento del contagio da Covid-19 quale infortunio sul lavoro.

L'art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020 recita, infatti, che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.  I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”.

A tal riguardo, l'INAIL con una nota del 17/03/2020 ha chiarito che si ritiene di ricondurre nell'ambito delle affezioni morbose (inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie) anche i contagi da Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto.

Dunque, il riferimento è a medici, infermieri e operatori sanitari in genere, laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ne consegue che l’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato devono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio all’INAIL.

In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
Inoltre, si specifica che il dies a quo (il termine iniziale), ai fini del computo della decorrenza della tutela INAIL, è costituito dalla data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma da parte delle autorità sanitarie.

Per semplificare, riportiamo le fattispecie che, secondo le indicazioni formulate dall'INAIL, sono soggette o meno alla predetta tutela.
1) DIPENDENTI POSTI IN QUARANTENA PER MOTIVI DI SANITA' PUBBLICA: non sussistono i presupposti dell'infortunio e, quindi, della tutela INAIL.
2) DIPENDENTI CHE RISULTANO POSITIVI AL TEST SPECIFICO DI CONFERMA: ammissione alla tutela INAIL.
3) DIPENDENTI CHE RISULTANO POSITIVI AL TEST SPECIFICO DI CONFERMA POSTI IN QUARANTENA O IN  ISOLAMENTO DOMICILIARE: ammissione alla tutela INAIL. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Infine, diversa è la fattispecie relativa agli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa/lavoro e viceversa, in quanto trattasi di infortunio in itinere, di cui fanno parte non soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma anche tutti i rischi del percorso casa/lavoro e viceversa.

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