GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: VALIDITA' DEL SOLO TEST EMATICO ANCHE CON LA POSSIBILE INTERFERENZA DI ALTRI ALCOL
La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con sentenza n. 8165/2020 del 02/03/2020 ha stabilito che “Lo stato di ebbrezza alcolica dell'automobilista può essere rilevato anche per mezzo soltanto del test del sangue e nonostante la conoscenza scientifica del fatto che da tale test potrebbero emergere quantitativi di alcol diversi da quello etilico, contenuto nelle bevande alcoliche, assunti per altre vie, come alcuni farmaci.”.
Nello specifico, l'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies del Codice della Strada perché conduceva il veicolo in stato di ebbrezza alcolica.
Sottoposto, quindi, a misurazioni del tasso alcolemico con analisi ematiche, veniva riscontrato sulla sua persona un valore di 1,7 g/l, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale e di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a decidere sull'opposizione presentata dal ricorrente al fine di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza, ha rilevato che il ricorrente, in relazione alla metodologia di analisi, nulla ha riferito riguardo all'eventuale presenza di fattori che avrebbero potuto inficiare la valenza dimostrativa della predetta prova.
Inoltre, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che le analisi erano state eseguite con una metodologia che la scienza medica ritiene corretta per decidere, sulla base dei risultati ottenuti, la terapia da applicare al paziente.
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