I SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica;
- l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
- colui che (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare l’azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato.
L’ammissione può essere richiesta dai soggetti interessati in ogni stato o grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Sono, invece, esclusi dal patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali, oltre a coloro i quali abbiano commesso reati di evasione in materia di imposte, anche il richiedente che si voglia far assistere da più di un difensore; inoltre, ne sono esclusi i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.
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