IL RAPPORTO DI LAVORO DIVENTA SUBORDINATO CON L'UTILIZZO DI TROPPI VOUCHER

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IL RAPPORTO DI LAVORO DIVENTA SUBORDINATO CON L'UTILIZZO DI TROPPI VOUCHER


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32702/2019 del 12/12/2019 ha espresso il principio secondo cui l'utilizzo dei voucher da parte del datore può concorrere a determinare la configurazione di un contratto di lavoro subordinato.
Il caso deciso riguarda il ricorso di una società, proprietaria di una nota catena di fast food, proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello a seguito della quale veniva condannata al reintegro sul posto di lavoro del lavoratore licenziato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento alla reintegra.
Invero, come accertato dalla Corte territoriale, dalla documentazione versata in atti emergeva l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro, il primo dei quali ricondotto dalle parti ad un contratto di lavoro accessorio (con pagamento tramite voucher) ed il secondo, intervenuto alla scadenza del primo, a un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi.
Chiarito che il primo dei contratti doveva considerarsi come lo strumento finalizzato a regolarizzare la successiva posizione lavorativa, si osservava che nel caso di specie il lavoratore era stato sempre inserito, al pari dei colleghi stabilmente assunti, nei turni di lavoro predisposti dalla società ed assegnato ai diversi reparti del negozio.
Inoltre, per tutta la durata dei successivi e consecutivi rapporti il dipendente era stato assoggettato al rispetto degli orari stabiliti dalla società e alle direttive impartite dalla medesima.
Ancora, si legge nella pronuncia de qua, pienamente in linea con la decisione dei Giudici di secondo grado, che “il limite quantitativo fissato dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 70, (quello di Euro 2000,00) riferito ai compensi percepiti per prestazioni accessorie in favore di un singolo committente nel corso dell'anno solare dovesse essere interpretato come compenso lordo e non netto, e che, poiché il valore del voucher era pari a 10,00 Euro, i 2000,000 Euro di compenso massimo corrispondevano a 200 vouchers e quindi a 200 ore che il lavoratore poteva prestare nei confronti del singolo committente nel corso di un anno solare.
Avendo il lavoratore prestato incontrovertibilmente 231 ore di lavoro accessorio, per un reddito imponibile di Euro 2.310,00, il limite era stato nella specie superato, con la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in rapporto di lavoro subordinato”.
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