ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI SOCIO S.R.L. E SOCIO S.N.C.: LE SOLUZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

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ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI SOCIO S.R.L. E SOCIO S.N.C.: LE SOLUZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Ancora una volta la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema negli anni controverso - ovvero quello dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti del socio amministratore di S.r.l. -, offrendo una soluzione che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Nel caso in esame, lo Studio Corapi Avvocati, mediante il rigetto del ricorso proposto dall'INPS, ha ottenuto in favore del contribuente assistito un'ulteriore conferma delle proprie ragioni di diritto, già accolte in sede di appello con l'annullamento dell'avviso di addebito emesso dall'Ente previdenziale relativo all'asserito omesso versamento dei contributi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.

Ed infatti, i giudici di legittimità con l'ordinanza n. 13859/2021 del 20/05/2021, richiamando quanto espresso a riguardo dalla precedente decisione n. 10426/2018 secondo cui "In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza", ha fatto proprio il principio che tiene conto evidentemente delle differenti caratteristiche di fatto, quanto all'attività svolta, della figura dell'amministratore e del socio lavoratore.

Sulla scia della suddetta decisione, la Suprema Corte si è espressa anche recentemente, escludendo nel caso sottoposto al suo esame l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per il socio e amministratore di una S.n.c. che loca immobili propri.

Nello specifico, con l'ordinanza n. 29913/2021 del 25/10/2021, accogliendo il ricorso del contribuente promosso nei confronti dell'INPS, valutati sia l'aspetto relativo alla prestazione dell'attività lavorativa in modo abituale all'interno dell'impresa sia quello relativo all'onere della prova, ha espresso i seguenti principi di diritto: «"Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) lo svolgimento di un'attività commerciale; va escluso che ricorra nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione";

"Ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomdatario a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore"».
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