ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI SOCIO S.R.L.: LA SOLUZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Ancora una volta la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema negli anni controverso - ovvero quello dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti del socio amministratore di S.r.l. -, offrendo una soluzione che non lascia spazio ad alcun dubbio.
Nel caso in esame, lo Studio Corapi Avvocati, mediante il rigetto del ricorso proposto dall'INPS, ha ottenuto in favore del contribuente assistito un'ulteriore conferma delle proprie ragioni di diritto, già accolte in sede di appello con l'annullamento dell'avviso di addebito emesso dall'Ente previdenziale relativo all'asserito omesso versamento dei contributi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Ed infatti, i giudici di legittimità con l'ordinanza n. 13859/2021, richiamando quanto espresso a riguardo dalla precedente decisione n. 10426/2018 secondo cui "In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza", ha fatto proprio il principio che tiene conto evidentemente delle differenti caratteristiche di fatto, quanto all'attività svolta, della figura dell'amministratore e del socio lavoratore.
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