LICENZIAMENTO RITORSIVO INTIMATO AL RIENTRO DA UN LUNGO PERIODO DI MALATTIA

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LICENZIAMENTO RITORSIVO INTIMATO AL RIENTRO DA UN LUNGO PERIODO DI MALATTIA


E’ ritorsivo il licenziamento basato sul presupposto di una riorganizzazione aziendale priva di fondamento, se l’intimazione è avvenuta subito dopo il rientro del lavoratore da una lunga malattia.
É quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 23583/2019 del 23/09/2019.
Nel caso di specie un lavoratore era stato licenziato non appena rientrato in servizio dopo una lunga assenza per malattia.
Nel dettaglio, la società adduceva, quale “giustificato motivo oggettivo”, la soppressione della posizione ricoperta da lavoratore a seguito della chiusura del reparto produttivo cui era adibito.
La Corte di Appello accoglieva il reclamo proposto dal lavoratore, condannando la società alla reintegra del ricorrente al quale era stata riconosciuta, nel precedente grado di giudizio, la tutela economica prevista per il licenziamento illegittimo.
Si ravvisava, dunque, la sussistenza del motivo ritorsivo del licenziamento, espressione di rappresaglia per la prolungata assenza del dipendente per malattia. L'intento ritorsivo poteva ritenersi dimostrato per presunzioni, ma non dalla sola circostanza della contiguità temporale tra rientro in servizio e intimazione del recesso, ne' come mero riflesso della infondatezza del motivo oggettivo, quanto piuttosto alla stregua di una valutazione complessiva della vicenda e in applicazione delle comuni regole di esperienza.
La sentenza impugnata dal datore di lavoro trovava conferma, altresì, nella decisione dei Giudici di legittimità, i quali precisavano che per accordare la tutela che l'ordinamento riconosce a fronte di tale violazione occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.
Specificava, ancora, la Suprema Corte che per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (art. 18, comma 1, L. n. 300/1970), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa o un giustificato motivo.
Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, poiché ha esaminato la domanda incentrata sulla natura ritorsiva del licenziamento dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo oggettivo addotto da parte datoriale a fondamento del recesso.
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