Mancata segnalazione scout speed: nullità della sanzione

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MANCATA SEGNALAZIONE DELLO SCOUT SPEED INSTALLATO A BORDO DELL'AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: NULLITÀ DELLA SANZIONE


Sussiste l'obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità anche nel caso dello Scout Speed, installato a bordo dell'auto della Polizia municipale.

In mancanza, è pacifica la nullità della sanzione.

É quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29595/2021.

Infatti, come hanno precisato i giudici di legittimità, l'articolo 142 C.d.S. stabilisce al comma 6-bis che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.

Dunque, la previsione attuativa rimessa al Decreto Ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla suddetta disposizione del C.d.S..

Ne consegue che il C.d.S., essendo legge ordinaria dello Stato, è  fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il Decreto Ministeriale.

Pertanto, come si legge nella decisione della Suprema Corte, “il disposto dell'articolo 142 C.d.S., comma 6-bis, rimette al Decreto Ministeriale la (mera) individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del Decreto Ministeriale stesso”.

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