Mobbing: rientra nelle malattie professionali indennizzabili dall'Inail

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MOBBING: RIENTRA NELLE MALATTIE PROFESSIONALI INDENNIZZABILI DALL'INAIL

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 8948/2020 del 14/05/2020 ha stabilito che il “mobbing” rientra nelle malattie professionali indennizzabili dall'INAIL.

La decisione è arrivata a seguito di ricorso presentato da un lavoratore avverso la sentenza della Corte territoriale con cui si era visto respingere la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia di cui era affetto, causata dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dal datore di lavoro (c.d. mobbing).
I Giudici di appello, infatti, hanno ritenuto tutelabile nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria gestita dell'Inail soltanto la malattia derivante direttamente dalle lavorazioni elencate nell'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 e non anche le situazioni di cd. costrittivita' organizzativa, come il "mobbing".

A ribaltare tale orientamento è intervenuta la Suprema Corte che, nello specifico, ha chiarito che "nell'ambito del sistema del T.U. sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.”.

Anzi, secondo gli ermellini è da  ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.
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