Mobbing: violazione dell'obbligo di sicurezza

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MOBBING: VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA

Il mobbing, consistente in una condotta protratta nel tempo e caratterizzata da una pluralità di atti, giuridici o meramente materiali ed eventualmente anche leciti, diretti alla persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente, costituisce una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, così come previsto e disciplinato dall'articolo 2087 c.c..

É questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30583 del 28 ottobre 2021.

Inoltre, ha chiarito che quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti (nel caso di specie, dall'ex datore di lavoro e dalle ex colleghe), ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere.

Si  osserva, infatti, che “sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire”.
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