NIENTE MULTA CON AUTOVELOX SE LA STRADA NON E' RITENUTA AD ALTO SCORRIMENTO

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NIENTE MULTA CON AUTOVELOX SE LA STRADA NON E' RITENUTA AD ALTO SCORRIMENTO


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4090/2019 ha precisato i requisiti necessari ai fini della validità della multa per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox sulle strade urbane di scorrimento.

Il caso deciso riguarda l'opposizione proposta da un automobilista avverso una multa per infrazione al Codice della Strada accertata mediante autovelox.

Sosteneva, invero, il ricorrente che l'infrazione non potesse essere rilevata in automatico in funzione delle caratteristiche della strada.

A tal proposito, i Giudici di legittimità, richiamando il dispositivo di cui all'art. 4 D.L. n. 121/2002 - "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, hanno ribadito che è compito del Prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, su conforme parere degli enti proprietari, individuare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle ove si renda necessario il controllo a distanza della velocità, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

Orbene, la strada urbana di scorrimento è definita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. D), del Codice della Strada, come “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

Pertanto, alla luce di siffatte considerazioni, non avendo la strada in questione le caratteristiche sopra richiamate, la violazione non poteva essere rilevata con autovelox.
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