NON RISPONDE DEI DEBITI TRIBUTARI DEL “DE CUIUS” IL CHIAMATO CHE ABBIA RINUNCIATO ALL'EREDITÀ
Non risponde dei debiti tributari del “de cuius” il chiamato che abbia rinunciato all'eredità.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21006/2021, statuendo che “per effetto della rinuncia all'eredità (...) il rinunciante "è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato" (art. 521 c.c.)”.
Pertanto, il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del “de cuius”, neanche in ambito tributario.
Nello specifico, è stato ribadito il principio affermato da recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".
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