PACE FISCALE: CANCELLATE CARTELLE FINO A 1000 EURO.

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PACE FISCALE: CANCELLATE CARTELLE FINO A 1000 EURO

La cancellazione avviene automaticamente da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; il contribuente ha il solo obbligo di controllare sul portale dell'Agenzia la propria posizione debitoria.

Si registrano i primi effetti dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione per il periodo dal 2000 al 2010.
Ci si riferisce alle recenti pronunce di merito (Giudice di Pace di Afragola del 11/11/2018) e di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione 6,|n. 30297 del 22/11/2018) che, a riguardo, hanno inteso dare “immediata applicabilità” al D.L. n. 119/2018, entrato in vigore il 24/10/2018.
In particolare, l'art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018 stabilisce che "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati".
Tuttavia, rimangono esclusi dalla cancellazione automatica alcune tipologie di debiti, anche se di importo inferiore a mille euro, così individuate:
- debiti fino a mille euro relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna ( art.3, comma 16, lett. a), b) e c), D.L. n. 119/2018);
- risorse proprie tradizionali;
- IVA riscossa all’importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
Questi carichi, pertanto, resteranno in affidamento agli agenti della riscossione che potranno continuare le loro operazioni di riscossione.
La procedura di cancellazione non prevede alcun obbligo per il contribuente se non quello di verificare personalmente sul portale di Agenzia entrate – Riscossione, mediante accesso all'area riservata, la propria posizione debitoria, dal momento che l'agente della riscossione non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione all'interessato dallo “strappa” cartelle.
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