PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE

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PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE, STIPENDIO, IMMOBILIARE


Il pignoramento è l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata.
Consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati (art.492 c.p.c.).
Ciò significa che tali beni, pur restando di proprietà e di solito anche nel possesso del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie.
Contro gli atti di disposizione materiale, la garanzia è fornita in due modi: preventivamente, attraverso l'istituto della custodia (artt. 520-522, 546,559 e 560 c.p.c.); successivamente, attraverso l'impiego delle pene previste dagli artt. 388 e 388 bis c.p.
Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica dell'atto di precetto e dopo il decorso del termine per l’adempimento spontaneo in esso indicato, che non può essere minore di dieci giorni.

Il pignoramento deve contenere, oltre l'ingiunzione di cui sopra, l'avvertimento che il debitore può chiedere la conversione del pignoramento depositandone apposita istanza in cancelleria prima che sia disposta la vendita e l'assegnazione dei beni pignorati, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente ovvero appaia manifesta la lunga durata della loro liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori. Di tale dichiarazione viene redatto processo verbale, sottoscritto dal debitore.
Se il debitore indica cose mobili, queste dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate anche agli effetti della custodia e l'ufficiale giudiziario procede ad accedere al luogo in cui si trovano. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione. Se sono indicati beni immobili, l'ufficiale giudiziario procede con le forme dell'espropriazione immobiliare.
L'art. 545 c.p.c. specifica i crediti non pignorabili, ovvero i crediti alimentari e quelli aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
I crediti erogati da enti di assistenza sono oggetto di impignorabilità relativa, limitata alla quota di pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in genere identificata pari alla pensione sociale INPS riproporzionata al numero e reddito dei componenti il nucleo famigliare.
Può essere invece pignorata (al massimo per il 20%) la quota eccedente questo reddito minimo.

Se hai ricevuto la notifica di un pignoramento del conto corrente, dello stipendio o immobiliare, sappi che è importante verificare la legittimità del medesimo prima del decorso dei termini imposti dal codice di rito.
Per ogni esigenza contatta i nostri professionisti per verificare se è possibile proporre opposizione.
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