PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI SOMME ILLEGITTIMAMENTE VERSATE ALLA BANCA
Ai fini della rilevazione dell'usura e della contestuale richiesta del rimborso di tutte le somme illegittimamente addebitate, è opportuno precisare un aspetto molto rilevante.
I contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico anche se articolati in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti, non dà luogo a singoli rapporti, ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente.
La prescrizione del diritto alla restituzione di somme depositate nel deposito bancario, inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti.
Alla luce di quanto espresso dalla Suprema Corte, appare evidente che il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di chiusura del rapporto e, quindi, se il giudizio di ripetizione dell'indebito è introdotto entro il decimo anno da tale data, è palese che la ripetizione riguarderà l'intera durata del rapporto.
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