RAPPORTO BANCA/CLIENTE: DIRITTO DEL CORRENTISTA DI OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI

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RAPPORTO BANCA/CLIENTE: DIRITTO DEL CORRENTISTA DI OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI


Sussiste il diritto del cliente di ottenere copia dei documenti del contratto dal proprio Istituto di credito.
Questo è il principio precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6975/2020 del'11/03/2020.
La vicenda posta all'esame dei Giudici di legittimità ha origine dal rigetto della domanda azionata da una società nei confronti di un Istituto bancario con cui, in relazione ad un conto corrente aperto dalla medesima e garantito da fideiussioni, chiedeva al Tribunale l'accertamento dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, dell'illegittima applicazione dei tassi ultralegali non concordati, nonché dell'invalidità ex art. 1815, comma 2, c.c. del contratto di conto corrente.
Considerato che l'impugnazione proposta innanzi alla Corte territoriale veniva dichiarata inammissibile, l'attrice ricorreva avverso il provvedimento di primo grado, articolando tre motivi di cassazione.
Per quel che qui interessa, la prima censura sottoposta all'esame della Corte di Cassazione riguarda la “violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 119 TUB e dell'art. 210 c.p.c.”, in quanto “la mancata ammissione di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei documenti contrattuali e contabili relativo al rapporto dedotto in giudizio ha determinato un'evidente violazione di un diritto soggettivo riconosciuto al cliente dalla banca, nonché un'erronea interpretazione dell'art. 119 TUB”.
Si chiarisce che proprio l'art. 119, comma 4, TUB riconosce ai clienti il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.”.
A tal proposito, i Supremi giudici hanno statuito che “la norma dell'art. 119, comma 4, TUB - nell'ammettere il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari – non contempla nessuna limitazione che risulti in qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito.”.

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