REQUISITI ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI
La Corte di Cassazione è tornata ancora una volta a pronunciarsi in tema di obbligatorietà ai fini dell'iscrizione Gestione commercianti per i soci amministratori di una società in nome collettivo.
Nello specifico, con l'ordinanza n. 29913/2021, accogliendo il ricorso del contribuente promosso nei confronti dell'INPS, ha espresso i seguenti principi di diritto: «"Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) lo svolgimento di un'attività commerciale; va escluso che ricorra nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione";
"Ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomdatario a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore"».
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