RESPONSABILE IL CONDOMINIO PER LA CADUTA DEL PEDONE SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE L'INGRESSO

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RESPONSABILE IL CONDOMINIO PER LA CADUTA DEL PEDONE SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE L'INGRESSO


La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 73/2020 del 10/01/2020, ha confermato la decisione di primo grado con cui il Condominio veniva condannato al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta di un pedone su una lastra di ghiaccio presente sul marciapiede antistante l'ingresso condominiale.
Osservava la Corte territoriale che, contrariamente a quanto asserito dal Condominio appellante, il danneggiato aveva pienamente provato, sia con la documentazione versata in atti sia per testi, l'evento e il nesso di causalità tra il danno lamentato e la presenza dell'insidia invisibile e imprevedibile, rappresentata nel caso di specie dalla lastra di ghiaccio.
Inoltre, si faceva rilevare che il Regolamento di Polizia Urbana del Comune interessato onerava il Condominio, in quanto proprietario, a provvedere alla pulizia dei marciapiedi, anche in combinato disposto con il Mansionario della Portineria del Supercondominio secondo cui il portiere durante le nevicate dovrà occuparsi dello sgombero della neve dal marciapiede antistante il condominio e dello spargimento del sale.
Obbligazione, quest'ultima, che il Condominio non ha in alcun modo provato, così come non ha ottemperato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare l'eccepito concorso colposo ex art. 1227 c.c. del danneggiato, “tale da interrompere il necessario nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.”.
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