RIFIUTO DI EMOTRASFUSIONI PER MOTIVI RELIGIOSI: ALCUNA RIDUZIONE DELL'INDENNIZZO AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE.

0967.620019
info@studiocorapiavvocati.it
+39 348.3546256
______________________________________________________________________
Vai ai contenuti

RIFIUTO DI EMOTRASFUSIONI PER MOTIVI RELIGIOSI: ALCUNA RIDUZIONE DELL'INDENNIZZO AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE

É di pochi mesi fa l'ordinanza n. 515/2020 della Corte di Cassazione con cui i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che “Nella valutazione del risarcimento del danno da sinistro stradale non può essere riconosciuta una riduzione del 50% dell’ammontare dell’indennizzo per il decesso della vittima che si è rifiutata di sottoporsi a emotrasfusione.” .
Nello specifico, la Corte territoriale, facendo erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., e dell'art. 1227 c.c., aveva ridotto del 50% la misura del risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale nei confronti degli eredi della vittima alla quale, dopo l'intervento chirurgico, non era stata somministrata la terapia emotrasfusionale, in quanto, anche se incosciente, aveva con sé una dichiarazione espressa, articolata e puntuale dalla quale emergeva la sua inequivocabile volontà di non essere emotrasfuso per motivi religiosi.
Ebbene, la Suprema Corte, cassando con rinvio la decisione impugnata, ha fatto rilevare che il caso in esame non è in alcun modo inquadrabile nell'ipotesi del concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. .
Anzi, la vittima non aveva violato alcuna norma giuridica, tantomeno aveva assunto un comportamento negligente o imprudente in violazione di una regola vincolante secondo la coscienza sociale, rispettando il Codice della Strada, e non aveva violato alcuna regola del vivere sociale, scegliendo, in aderenza ai propri convincimenti religiosi, di rifiutare la trasfusione di sangue.
Quindi, ad avviso della Corte di Cassazione, non può essere configurato alcun obbligo a carico del danneggiato di sottoporsi ad un intervento al fine di ridurre l'entità del danno cagionatogli, dal momento che, ritenerlo obbligato, implicherebbe punirlo per aver esercitato un diritto costituzionalmente garantito.
Inoltre, ciò verrebbe a contrastare con il principio di non contraddizione in considerazione del fatto che, altrimenti ragionando, si andrebbe a penalizzare il soggetto rimasto vittima della negligenza altrui.
Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online





Autorizzo l'utilizzo dei miei dati di contatto al solo fine di ricevere le informazioni richieste.
STUDIO CORAPI AVVOCATI
e-mail: info@studiocorapiavvocati.it
Tel./Fax: 0967.620019 - mobile: +39 348.3546256
Via Casilina n. 394 - 00176 - ROMA  /  Via Zara n. 1 - 88068 - Soverato (CZ)
P.I.: 10334211009
Torna ai contenuti