SEPARAZIONE GIUDIZIALE

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SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI

Articolo 151 codice civile.
“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”

Ai sensi dell'articolo 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Il diritto a chiedere la separazione può essere esercitato anche dal coniuge che ha volontariamente posto in essere i fatti che rendono intollerabile la convivenza, ancorché siano violativi dei doveri che informano il matrimonio e, quindi, anche se la separazione possa essere a lui addebitata, dovendosi tenere distinte legittimazione ed addebitabilità.
Non è, dunque necessario che la situazione di conflitto sia riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la rottura dipendere da una condizione di disaffezione al legame matrimoniale di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza.
Ad una prima qualificazione dei presupposti individuati dalla norma per poter addivenire ad una separazione giudiziale la giurisprudenza, con diverse pronunce, ha di fatto ampliato le ipotesi ritenendo plausibile il ricorso alla pratica di separazione dei coniugi in tutti quei casi in cui litigi e/o disaffezioni e distacco spirituale di una parte siano tali da comportare una incompatibilità della convivenza con la realtà coniugale.
In procedimento di separazione si struttura in due fasi, la prima innanzi al Presidente del Tribunale il quale avrà il compito primario di tentare la conciliazione obbligatoria tra i coniugi presenti.
Detta fase, di cognizione sommaria, è successivamente finalizzata all'emissione di quei provvedimenti urgenti e provvisori aventi ad oggetto l’autorizzazione a cessare la coabitazione, la fissazione di un assegno di mantenimento e l’affidamento dei figli minori.
Qualora non sia possibile l’allontanamento di uno dei due coniugi dalla casa coniugale (anche per ragioni economiche), il Presidente può autorizzare la prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto.
A conclusione di questa fase il Presidente invita i coniugi a proseguire il procedimento di separazione in maniera consensuale, modificando l’originaria intenzione giudiziale, allo scopo di addivenire in breve termine ad una conclusione del procedimento.
Compiute le suddette attività, proprie della prima fase, si da avvio alla seconda fase innanzi al giudice competente per l’istruzione della causa, a cognizione piena, secondo le regole generali del processo di cognizione, che si conclude con una sentenza di separazione.
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