Sicurezza sul lavoro: esclusione concorso di colpa della vittima in caso di infortunio

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SICUREZZA SUL LAVORO: ESCLUSIONE CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA IN CASO DI INFORTUNIO

Quando la vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile del danno dalla stessa sofferto?

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8988/2020 del 15 maggio scorso con cui ha espresso il seguente principio: “Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa  della vittima, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante.”.

Conseguentemente, la vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile dell'accaduto esclusivamente quando il lavoratore abbia tenuto “un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute”.

Pertanto, secondo il Giudici di legittimità, anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente, deve nondimeno escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi:
- quando l'infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali;
- quando l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza;
- quando l'infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro.
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