SINISTRI STRADALI: ENTITA' DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROPORZIONALMENTE RIDOTTA PER CONCORSO DI COLPA DEL TRASPORTATO.

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SINISTRI STRADALI: ENTITA' DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROPORZIONALMENTE RIDOTTA PER CONCORSO DI COLPA DEL TRASPORTATO

La posizione del proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro, che in quel momento si trovava a bordo dello stesso in qualità di viaggiatore non guidatore, è equiparata a quella di passeggero-vittima dell'incidente.
Pertanto, ha sì diritto al risarcimento del danno, ma, al contempo, l'entità dello stesso è proporzionalmente ridotta qualora sussista la cooperazione del terzo trasportato rispetto alla causazione dell'evento.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 25391/2018, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal trasportato di un motoveicolo di sua proprietà, ma al momento del sinistro condotto da un soggetto privo di patente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subito in seguito all'occorso.
Al contrario, le pretese risarcitorie del danneggiato erano state respinte sia in primo sia in secondo grado, ravvisando nel comportamento dell'istante un concorso nel verificarsi dell'evento dannoso per aver affidato ad un terzo la guida del veicolo senza preventivamente verificare se quest'ultimo fosse abilitato alla guida.
La Suprema Corte, invece, ha risolto in altri termini la questione sottoposta al suo esame, richiamando un orientamento già espresso dai Giudici di legittimità, secondo cui “in materia di responsabilità da sinistri stradali, colui che, in possesso di patente di guida, affidi una vettura nella propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. “foglio rosa”, salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello del trasportato, sicché l'affidamento del veicolo, di per sé, non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l'imperita condotta del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni”.
Ne consegue che l'accettare la guida del veicolo da parte di un soggetto non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni che potranno generarsi da tale guida, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili.
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