TRIBUTI: Il NOME DELLA DITTA SULLA GRU E’ SOGGETTO AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

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TRIBUTI: Il NOME DELLA DITTA SULLA GRU E’ SOGGETTO AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

L’indicazione sulla gru del nome della ditta costruttrice è soggetta al pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
A stabilirlo è una recente pronuncia con cui la Corte di Cassazione, con sentenza n. 31707/2018, ha indicato i presupposti dell'imposizione avuto riguardo alla idoneità del mezzo pubblicitario, per “dimensione” ed “ubicazione”, di comunicare con una “massa indiscriminata di possibili acquirenti o utenti”.
Tale precisazione ha confermato quanto sostenuto, in appello, dalla Commissione Tributaria Regionale Toscana che ha riconosciuto la valenza pubblicitaria del cartello apposto sulla gru comprensivo di segni distintivi dell’impresa di costruzioni, affermando che è soggetto passivo d’imposta “colui che appone a qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico,  il quale risulti obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome e l'attività di una impresa”, essendo invece irrilevante l'assenza di una funzione “reclamistica e propagandistica”.
Nella valutazione si dovrà tenere conto sia della “dimensione” del mezzo di comunicazione, sia della sua “ubicazione”, soprattutto se la gru, come avviene nella maggior parte dei casi, è collocata in un luogo visibile al pubblico.
Per la Suprema Corte, infatti, «la decisione del giudice di appello è conforme al dato normativo, poiché l'art. 5, Dlgs n. 507 del 1993, intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale e marchio) supera la finalità c.d. distintiva, ovvero consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, finendo, invece, per orientare le scelte “per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa”.
Non può neppure richiamarsi la nozione «d'insegna di esercizio», che assolve la funzione di indicare il luogo di svolgimento dell'attività, soprattutto in quei casi in cui la sede sociale sia situata in altra provincia, né trovare applicazione l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista dall'art. 17, comma 1 bis, primo periodo del Dlgs. N. 507/1993.
- Cass. n. 31707/2018;
- Art. 5, Dlgs n. 507/1993;
- Art. 17, comma 1 bis, Dlgs n. 507/1993.
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