TUMORE AL SENO: E' RISARCIBILE IL RITARDO NELLA DIAGNOSI
E' chiamato a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale il professionista che, a causa del ritardo nella diagnosi del tumore, comporti l'aggravamento della patologia e la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.
In particolare, sussiste una responsabilità professionale in capo al medico dovuta alla sua condotta omissiva quando, a seguito dei sintomi lamentati, non si attivi per visitare il paziente e procedere agli accertamenti del caso, ma si limiti alla prescrizione di semplici antinfiammatori.
E' chiaro, quindi, che la diagnosi tempestiva della stadiazione della malattia può variare significativamente la prognosi.
Al contrario, è configurabile un danno da perdita di chance di guarigione e di sopravvivenza.
Ed infatti, non appare decisiva l'affermazione che la prognosi non sarebbe “significativamente variata in melius”, giacchè - ove non si affermi la totale inutilità dell'intervento - non pare sostenibile che la sua anticipazione non potesse modificare in nulla (ancorchè soltanto quoad valetudinem e non anche quoad vitam) la storia clinica del paziente.
• Cass. Civ., sez. III, 13 Gennaio 2016, n. 343
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