VENDITA DI BENI DI CONSUMO: DIFETTI DI CONFORMITA' E RESPONSABILITA' PRESUNTA
In tema di vendita di beni di consumo, relativamente ai difetti di conformità, si applica innanzitutto la disciplina del Codice del Consumo, ai sensi degli artt. 128 e ss., potendosi applicare la disciplina del Codice Civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica.
Nello specifico, si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.
E' il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13148/2020 con cui ha sottolineato che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto.
Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.
Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online