VIOLAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19: LE SANZIONI APPLICABILI

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VIOLAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19: LE SANZIONI APPLICABILI


Appare opportuno rimarcare ancora una volta la vigenza delle disposizioni che limitano gli spostamenti in tutto il territorio nazionale attuate al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus Covid-19.

La possibilità di circolazione è consentita soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tutte circostanze da autodichiarare mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo (da portare con sè) a tal fine predisposto da esibire alle Forze di Polizia che effettuano i relativi controlli.

In particolare, occorre dichiarare, anche tenendo conto dell'ultima ed ulteriore modifica apportata dal Ministero dell'Interno all'autocertificazione:
1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
2) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;
3) di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
Proprio riguardo a tale ultimo punto, l'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 08 Marzo 2020 sancisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”, mentre l'art. 650 c.p. prevede espressamente che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità  per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.”.

Si chiarisce che la sanzione dell'AMMENDA comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli artt. 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale.
In ogni caso, la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una Pubblica Amministrazione.


Scarica e stampa il modulo sottostante e portalo con te in caso di spostamento.
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