23 MARZO 2020: ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.C.M. 22 MARZO 2020

0967.620019
info@studiocorapiavvocati.it
+39 348.3546256
______________________________________________________________________
Vai ai contenuti

23 MARZO 2020: ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.C.M. 22 MARZO 2020

E' entrato in vigore oggi 23 Marzo 2020 il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 
Ciò in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sull'intero Paese, nonché tenuto conto dell'ordinanza del  22 Marzo 2020 emessa dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno.

Quest'ultima, nello specifico, prevede all'art. 1 che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi o spostarsi con mezzi di  trasporto  pubblici  o  privati  in  comune diverso da quello  in  cui  si trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.” e all'art. 2 “Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore  di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”.

Il provvedimento prevede la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali, salvo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (di cui si consiglia di prendere visione).
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono, comunque, rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per quanto concerne gli spostamenti, l'art. 1, lettera b), del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 dispone espressamente che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.”.

Le disposizioni del presente Decreto producono effetto dalla data del 23 Marzo 2020 e sono efficaci fino la 3 Aprile 2020.
Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, nonché a quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 Marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 Aprile 2020.

Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online





Autorizzo l'utilizzo dei miei dati di contatto al solo fine di ricevere le informazioni richieste.
STUDIO CORAPI AVVOCATI
e-mail: info@studiocorapiavvocati.it
Tel./Fax: 0967.620019 - mobile: +39 348.3546256
Via Casilina n. 394 - 00176 - ROMA  /  Via Zara n. 1 - 88068 - Soverato (CZ)
P.I.: 10334211009
Torna ai contenuti