ANCORA GARZE NELL’ADDOME - RESPONSABILITA' DEL CAPO DELL'EQUIPE.
Il chirurgo capo dell’equipe medica è responsabile per le lesioni gravi riportate dal paziente a causa della dimenticanza di garze nell’addome dovuta ad errato conteggio da parte di un componente dell’equipe (c.d. ferrista).
Egli è responsabile per l’omesso controllo dovuto al conteggio dello strumentario operato dal collaboratore che determinano la dimenticanza di garze nel corpo del paziente, procurando lesioni personali gravi.
Esiste in capo al chirurgo un dovere di diligenza nell'utilizzo delle garze laparotomiche, che non è escluso dalla attribuzione ad un componente specifico dell'equipe operatoria del compito del conteggio delle garze preliminare, concomitante e successivo all'intervento operatorio (il cd. ferrista).
Tale controllo è imposto dai canoni della prevedibilità e della evitabilità dell'evento pregiudizievole connesso alla derelizione delle garze nel corpo del paziente, che è alla base dei protocolli estesamente osservati nei luoghi di cura.
Infatti il capo dell’equipe non deve limitarsi al semplice controllo “formale” sull’operato del ferrista e degli altri collaboratori, chiedendo semplicemente se loro hanno rispettato il protocollo e assolto ogni dovuto controllo sul campo operatorio prima di procedere alla sua chiusura, ma deve concretamente preoccuparsi del conto delle garze utilizzate, configurandosi il controllo finale da parte dei ferrista come adempimento aggiuntivo.
Il capo dell'equipe operatoria è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente in ragione della quale è tenuto a dirigere e a coordinare l'attività svolta dagli altri medici, sia pure specialisti in altre discipline, controllandone la correttezza e ponendo rimedio, ove necessario, ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali o comunque rientranti nella sua sfera di conoscenza e, come tali, siano emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.
• Cassazione Penale, sez. IV, 25 maggio 2016 – 5 agosto 2016, n. 34503
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