ASSEGNO DIVORZILE E DIRITTO SUL TFR DELL'EX CONIUGE
Il riconoscimento del diritto sul Tfr dell’ex coniuge è conseguenza dell’assegno divorzile.
A seguito della pronuncia della sentenza di scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio l’ex coniuge ha diritto a percepire una quota del Tfr liquidata in favore dell’altro coniuge.
Il diritto sul Tfr dell’ex coniuge, quantificato in una percentuale del 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (esclusa la semplice convivenza), è però subordinato alla presenza di determinati presupposti.
Innanzitutto, è necessario che il coniuge richiedente non abbia contratto nuovo matrimonio e, soprattutto, che lo stesso sia già titolare dell'assegno divorzile.
Infatti, se il coniuge richiedente ha contratto un nuovo matrimonio, ha automaticamente perso il diritto a ricevere un assegno divorzile e, conseguentemente, non può vantare alcun diritto sul Tfr dell’ex coniuge.
In pratica, se a seguito del divorzio non è stato riconosciuto in favore dell’ex coniuge il diritto a percepire l’assegno di divorzile, di conseguenza viene escluso al medesimo anche il diritto di rivendicare una quota del trattamento di fine rapporto percepita dall’altro coniuge.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12056/2020 con la quale dichiarato inesigibile da parte della moglie il diritto sul Tfr dell’ex coniuge in quanto a seguito del divorzio non era stata riconosciuta alcuna condizione economica in favore della stessa la quale, dunque, non percepiva l’assegno divorzile.
Il versamento dell’assegno divorzile, quindi, rappresenta un presupposto imprescindibile affinchè possa esser riconosciuto il diritto sul Tfr dell’ex coniuge.
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