L'ASSEGNO DIVORZILE HA CONTENUTO PEREQUATIVO-COMPENSATIVO
In tema di determinazione dell'assegno divorzile, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11798/2021, ribadendo il superamento dell'applicazione del criterio - non più attuale - del tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, ha precisato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo in virtù del principio costituzionale di solidarietà.
Ciò - chiariscono i giudici - conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Dunque, ai sensi dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970, occorre valutare se lo squilibrio patrimoniale eventualmente risultante sia frutto del personale contributo fornito dal richiedente, con sacrificio anche delle proprie aspettative professionali, alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
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