AUTOVELOX: E' OBBLIGO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVARE LA SEGNALAZIONE

0967.620019
info@studiocorapiavvocati.it
+39 348.3546256
______________________________________________________________________
Vai ai contenuti

AUTOVELOX: E' OBBLIGO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVARE LA SEGNALAZIONE

Gli enti accertatori devono provare che l’apparecchio è segnalato con adeguato anticipo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione Seconda, con l'ordinanza n. 1661 del 22/01/2019.

La vicenda è quella di un cittadino che, avendosi visto rigettare l'opposizione avverso il verbale elevato dalla polizia stradale per superamento dei limiti di velocità sia in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Parma sia in secondo grado innanzi al Tribunale di Parma, ricorreva in Cassazione al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata.

È così che i Giudici di legittimità hanno chiarito in maniera inequivocabile che in caso di contestazioni da parte del trasgressore circa l'affidabilità dell'apparecchio “il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura”.

Ancora, un ulteriore principio espresso a favore dell'automobilista dalla pronuncia de qua fa riferimento alla circostanza del mancato avviso della presenza dell'autovelox.

A tal proposito, è stato, infatti, stabilito che ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 4 L. n. 168/2002, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.

Inoltre, la preventiva segnalazione della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile dell'amministrazione, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non incidere sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online





Autorizzo l'utilizzo dei miei dati di contatto al solo fine di ricevere le informazioni richieste.
STUDIO CORAPI AVVOCATI
e-mail: info@studiocorapiavvocati.it
Tel./Fax: 0967.620019 - mobile: +39 348.3546256
Via Casilina n. 394 - 00176 - ROMA  /  Via Zara n. 1 - 88068 - Soverato (CZ)
P.I.: 10334211009
Torna ai contenuti