NON PUÒ ESTENDERSI AI CONGIUNTI DELLA VITTIMA (TERZO TRASPORTATO) IL CONCORSO DI COLPA SE NON É STATA COMMESSA ALCUNA INFRAZIONE
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 12901/2021, aderendo in senso conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha fatto proprio il principio secondo cui la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile.
Alla luce di ciò, pertanto, il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c..
Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è, dunque, quello specifico del proprietario trasportato e non quello del conducente del veicolo.
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